Il codice deontologico del Biologo Nutrizionista

Articoli 14-24 estratti dal codice deontologico del Biologo
che regolano nello specifico il rapporto tra il professionista ed il cliente

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Art. 14. Il Biologo ispira i suoi rapporti con l’utenza a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico. Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico. Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto.

Art. 15. Il Biologo, nello svolgimento della sua attività, persegue l’interesse del cliente e mette a sua disposizione con lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali. Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.

Art. 16. Il Biologo dovrà, nel fissare il proprio onorario, applicare la tariffa professionale e gli altri atti approvati dall’Ordine. E’ ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari. Il Biologo potrà pattuire il suo onorario all’inizio della prestazione. In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all’esito dell’intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

Art. 17. Nel rendere noti al cliente i risultati della sua attività, il Biologo dovrà astenersi dall’esprimere valutazioni che siano di competenza di altre figure professionali.

Art. 18. Il Biologo non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con il cliente, neppure se quest’ultimo sia informato del conflitto e dichiari di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.

Art. 19. Il Biologo non deve subordinare il proprio intervento professionale, alla condizione che il cliente accetti di servirsi di determinate strutture, presidi o istituti per esigenze connesse all’attività del Biologo. Il Biologo non può stringere patti o accordi di alcun tipo con altre figure professionali, dai quali trarre vantaggio con la clientela.

Art. 20. L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti o all’evidenza incapaci d’intendere e di volere, resta subordinata al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dall’Autorità.

Art. 21. Quando il soggetto, che si dice disposto a pagare l’onorario, è persona diversa dal beneficiario della sua prestazione professionale, il Biologo è tenuto alla riservatezza nei confronti del primo, tranne che il beneficiario della prestazione non lo autorizzi a rendere noti i risultati della sua indagine.

Art. 22. Il Biologo limita l’esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste. Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale.

Art. 23. Il Biologo può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito. In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per l’utente. Il Biologo deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità. Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare il cliente.

Art. 24. In qualunque tipo di rapporto professionale, il Biologo non può né pretendere né accettare qualsiasi compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.